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      La norma CEE n°109 del 27/1/92 prevede la menzione di informazioni che riguardano la provenienza, la produzione, il contenuto e la conservazione del prodotto.

      Vengono menzionati obbligatoriamente:

  • DENOMINAZIONE PER LA VENDITA (nome del prodotto)
  • NOME E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE, STABILIMENTO
  • QUANTITA' NETTA
  • INGREDIENTI
  • ADDITIVI
  • TERMINE DI CONSERVAZIONE E MODALITA'
  • ISTRUZIONI PER L'USO

      Il codice a barre è un rettangolo a righe verticali che identifica il prodotto mediante un lettore ottico.
      Le cifre al di sotto delle righe hanno questo significato:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NAZIONALITA' (Italia=80) NOME DELL'AZIENDA PRODOTTO CODICE DI CONTROLLO


LEGISLAZIONE ALIMENTARE - ETICHETTATURA
fonte Unione Nazionale Consumatori

Alimenti e bevande.
In questo settore è già da molti anni assicurata una sufficiente protezione del consumatore, con norme spesso più severe degli altri Paesi europei. La legge 30 aprile 1962, n. 283, contiene le norme di carattere generale per la difesa del consumatore da frodi e sofisticazioni, da contaminazioni, da residui nocivi, eccetera. Molti prodotti hanno anche leggi specifiche per salvaguardarne la genuinità e l'innocuità. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, regola l'etichettatura e la pubblicità degli alimenti. Altre leggi e decreti ministeriali disciplinano l'uso, i limiti d'uso e le tolleranze di additivi, coloranti e antiparassitari, con riferimento alla normativa CE.

Il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 (legge sul commercio) stabilisce l'obbligo dell'esposizione dei prezzi di vendita, non solo per gli alimentari, ma per tutti i prodotti (con alcune eccezioni).
Per i soli alimenti, il DPR 23 agosto 1982, n. 903, in attuazione della Direttiva CEE 79/581, stabilisce l'obbligo di indicare anche il prezzo al kilogrammo o al litro, con le eccezioni previste dalla stessa Direttiva CEE. Ultimamente queste norme sono state aggiornate con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76 (per gli alimentari) e con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78 (per alcuni prodotti non alimentari).

La legge 5 agosto 1981, n. 441, ha stabilito che gli alimentari e tutte le altre merci vendute a peso devono essere vendute "a peso netto", cioé detraendo la tara (carta, busta, vassoio, eccetera).
Più recentemente, il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, ha imposto a produttori, venditori e somministratori di alimenti il cosiddetto sistema HACCP per il controllo dei rischi alimentari, mentre il Regolamento CE n. 258/1997 ha disciplinato gli alimenti biotecnologici.

Etichettatura alimentare.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione delle Direttive comunitarie, ha introdotto alcune modificazioni alla legge sull'etichettatura e pubblicità alimentare del 1982 tra cui la principale é l'obbligo di riportare una data di scadenza tassativa sui prodotti più deperibili. Sono stati anche uniformati i criteri di individuazione del lotto di produzione.

Etichettatura nutrizionale.
E' entrata in vigore dal 1 luglio 1993 la nuova disciplina sull'etichettatura nutrizionale prevista dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sempre in attuazione di disposizioni comunitarie. Le norme stabiliscono che l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (valori delle calorie, proteine, grassi, carboidrati, ecc.) é facoltativa, ma diventa obbligatoria qualora sulla confezione o nella pubblicità sia riportata una informazione nutrizionale (per esempio, "senza zucchero", "senza grassi saturi", ecc.).

Etichettatura in italiano.
La legge 10 aprile 1991, n. 126, che a tutela del consumatore prevede l'obbligo di etichettare anche in italiano tutti i prodotti importati e non importati, con determinate informazioni (come il nome del fabbricante), é diventata operante con il decreto ministeriale n. 101/1997.


Per ulteriori approfondimenti si rimanda a questi link:


Indietro/Back Chiudi/Close Avanti/Next Stampa/Print 30-09-2009 10:54